Art. 55 — Nomina a commissario di polizia

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L'assunzione dei commissari di polizia avviene:

  • a)dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 58;
  • b)mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:
  • 1)godimento dei diritti civili e politici;
  • 2)idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
  • 3)buona condotta;
  • 4)laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;
  • 5)eta' non superiore ai ventotto anni. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli ispettori, in possesso dei prescritti requisiti e che non abbiano superato il trentottesimo anno di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneita' fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualita' attitudinali al servizio di polizia. I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova. Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dall'articolo 59.

Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 21 settembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art55 · fonte del testo

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