Art. 52 — Nomina ad allievo ispettore di polizia
Articolo abrogato dal d. lgs. 28 febbraio 2001 n. 53.
Abrogato dal 31 marzo 2001
Articolo abrogato dal d. lgs. 28 febbraio 2001 n. 53.
Abrogato dal 31 marzo 2001
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1987 al 31 marzo 2001. 310 parole tolte, 8 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
tolto: 1) godimento dei diritti civili e politici;
tolto: 2) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue;
tolto: 3) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
tolto: 4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;
tolto: 5) buona condotta. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, per non piu' di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. COMMA SOPPRESSOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 24 APRILE 1982 N. 174 COME MODIFICATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986 N. 668 COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 APRILE 1982 N. 174 COME MODIFICATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986 N. 668 Il limite di eta', di cui al comma precedente, non si applica nei confronti del personale della Polizia di Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di vice brigadiere e di brigadiere. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 59. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori. aggiunto: LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art52 · fonte del testo
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