Art. 54 — Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia
Articolo abrogato dal d. lgs. 28 febbraio 2001 n. 53.
Abrogato dal 31 marzo 2001
Articolo abrogato dal d. lgs. 28 febbraio 2001 n. 53.
Abrogato dal 31 marzo 2001
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1987 al 31 marzo 2001. 199 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:
tolto: a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;
tolto: b) dichiarano di rinunciare al corso;
tolto: c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della polizia di Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art54 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.