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I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modificazioni. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film realizzati o da realizzarsi in coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purche' l'inizio della lavorazione del film risulti avvenuto non oltre 30 giorni dopo tale data. Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento previsto all'articolo 19, quinto comma, non si applica ai film realizzati in compartecipazione con imprese estere, che risultino iniziati entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art57 · fonte del testo

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