Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. 149 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modificazioni. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film realizzati o da realizzarsi in coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purche' l'inizio della lavorazione del film risulti avvenuto non oltre 30 giorni dopo tale data. Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento previsto all'articolo 19, quinto comma, non si applica ai film realizzati in compartecipazione con imprese estere, che risultino iniziati entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art57 · fonte del testo
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