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(( Sono istituite una o piu' commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti di cui all'articolo 5. Le commissioni, delle quali il numero e' definito con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, che provvede, con proprio decreto, anche alla nomina dei componenti, sono cosi' composte:

  • a)un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente;
  • b)un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
  • c)un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio;
  • d)un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
  • e)un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico. 3. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 2 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 giugno 1975, n. 287

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La L. 21 giugno 1975, n. 287 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le modifiche apportate si applicano dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1998 al 5 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1975 al 29 gennaio 1998. 216 parole tolte, 47 parole aggiunte in 7 capoversi.

Sono istituite tolto: presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una o piu' commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti tolto: richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 5. Le commissioni, tolto: il cui numero e' fissato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo in relazione alle esigenze del lavoro, sono composte, ciascuna, di aggiunto: delle quali il numero e' definito con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, che provvede, con proprio decreto, anche alla nomina dei componenti, sono cosi' composte:

a) tolto: due rappresentanti del Ministero del turismo e aggiunto: un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, tolto: uno dei quali con funzioni di presidente;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori aggiunto: cinematografici di film di lungometraggio;

e) un esperto in rappresentanza tolto: degli esercenti di sale cinematografiche;

tolto: f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematograficotolto: ;

tolto: g) un attore cinematografico;

tolto: h) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 44. Alle sedute di ogni commissione assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezioneaggiunto: . 3. I componenti tolto: sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I rappresentanti di cui alle lettere da b) tolto: a g) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa, con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive aggiunto: ad e) del comma 2 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoriatolto: . Per ogni componente effettivo e per il segretario e' nominato con le stesse modalita' un supplente. Le riunioni sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. I componenti effettivi e supplenti durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo aggiunto: maggiormente rappresentative.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art46 · fonte del testo

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