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E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un Comitato di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'art. 5. Il Comitato e' composto di:

  • a)due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;
  • b)un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
  • c)un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;
  • d)un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
  • e)un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;
  • f)un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;
  • g)un attore cinematografico;
  • h)un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 44. Alla seduta del Comitato assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione. Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario. I componenti sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I rappresentanti di cui alle lettere da b) a g) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa, con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. Per ogni componente effettivo e' nominato con le stesse modalita', un supplente. I componenti effettivi ed i supplenti del Comitato durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art46 · fonte del testo

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