Art. 43 — Cinetica nazionale
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. 295 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' modificato lo statuto del Centro sperimentale di cinematografica e saranno emanate le norme per la cinetica nazionale. Le copie dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualita' presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'ammissione alle provvidenze di legge, restano acquisite in caso di ammissione, da parte del Ministero stesso e sono da questo consegnate alla Cinetica nazionale. Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualita' di cui all'articolo 9 della presente legge, il produttore dovra' consegnare alla Cineteca nazionale un controtipo del negativo oppure, in alternativa, un'altra copia positiva, in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che non abbia effettuato passaggi in sale di proiezione cinematografiche; tale obbligo sussiste anche per i lungometraggi che abbiano ottenuto l'attestato di qualita', quali film della C.E.E., ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della presente legge. La Cineteca nazionale puo' avvalersi delle copie di cui al secondo comma o di altre copie stampate a sue spese, per proiezioni a scopo culturale e didattico, e al di fuori di ogni finalita' commerciale, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica, o con altri enti a carattere culturale, trascorsi cinque anni dall'avvenuta consegna. Della stessa facolta' puo' avvalersi in qualsiasi momento il Ministero del turismo e dello spettacolo per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalita' commerciali. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale e' di pubblico interesse. Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film acquisite dalla Cineteca nazionale per incrementare il proprio patrimonio filmico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art43 · fonte del testo
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