Art. 29 — Fondo di dotazione
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. 246 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il fondo speciale di cui alla legge 20 maggio 1942, n. 626, costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, sara' liquidato a cura della Sezione stessa, devolvendo le quote di spettanza dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, rispettivamente di lire 20.000.000 ciascuna al fondo ordinario dalla Sezione medesima, in aumento rispettivamente delle partecipazioni dello Stato e della Banca predetta. La riserva e le eventuali eccedenze attive risultanti dalla liquidazione del fondo suindicato, saranno attribuite in aumento della riserva del fondo ordinario della Sezione autonoma per il credito cinematografico. Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e' elevato da lire 372.421.318 a lire 3.412.421.318 mediante devoluzione di lire 40 milioni di cui al primo comma e mediante conferimento da parte dello Stato di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1965, lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, lire 1 miliardo nell'esercizio 1967. Il fondo stesso potra' essere ulteriormente aumentato con conferimenti degli attuali Enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione e di altri Enti appositamente autorizzati. Nulla e' innovato per la gestione dei fondi speciali del credito cinematografico e per il rimborso dei buoni di doppiaggio di cui alla legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni. Il diritto al rimborso del buono, non presentato per la riscossione entro due anni successivi alla data di scadenza, e prescritto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art29 · fonte del testo
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