Art. 27 — Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro - Comitato per il credito

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E' costituito presso la Sezione autonoma, per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite. Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilita' annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attivita' da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi cinematografici. I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata. Il fondo di cui al primo comma e' alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965. L'assegnazione dei contributi sugli interessi avra' inizio dal 1 gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento. Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla. Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvedera' all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalita' di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilita' del fondo medesimo, nonche' la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)).

Testo in vigore dal 5 febbraio 1999 al 6 febbraio 2004

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 febbraio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 1997 al 5 febbraio 1999. 523 parole tolte, 70 parole aggiunte in 13 capoversi.

… del fondo medesimo, nonche' la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi. tolto: Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e' costituito un Comitato per il credito cinematografico presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e composto di:

tolto: a) il direttore generale dello spettacolo;

tolto: b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

tolto: c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;

tolto: d) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

tolto: e) un rappresentante dei produttori di film;

tolto: f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

tolto: g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: h) un critico cinematografico in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

tolto: i) un rappresentante degli autori cinematografici;

tolto: l) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori;

tolto: m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico;

tolto: n) un esperto nominato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente del Comitato di cui al comma precedente al direttore generale dello spettacolo. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da b) a n) e per il segretario e' nominato con le stesse modalita' un supplente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. Il Comitato per il credito cinematografico esprime parere sia per la concessione di contributi sugli interessi sui mutui tratti dal fondo speciale, sia per le operazioni effettuate con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 445, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897. La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attivita' cinematografiche resta affidata, per cinquantaquattro mesi, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata "concessionaria". Alla scadenza del periodo di cinquantaquattro mesi l'autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o piu' enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunita' europea e che presentino idonei requisiti di affidabilita' imprenditoriale. La societa' concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'Autorita' competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art27 · fonte del testo

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