Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1975 al 18 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

((Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalita' di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data di inizio del film:))

  • a)copia autentica dell'atto costitutivo, dello estratto libro soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di societa';
  • b)un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura;
  • c)un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di societa', degli amministratori italiani;
  • d)un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della societa';
  • e)un certificato della competente autorita' giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della societa' o la societa' stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti. ((Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarita' dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e se trattasi di societa', del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla societa' debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 GIUGNO 1975, N. 287)).

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 18 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1975

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975. 104 parole tolte, 66 parole aggiunte in 2 capoversi.

Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, tolto: che vogliano aggiunto: al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalita' di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14 tolto: e 19, e che intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, sono tenute, all'atto della, denuncia di inizio di lavorazione del film, di cui all'articolo seguente, a presentareaggiunto: , 19, sono tenute a presentare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data di inizio del film:

… societa' o la societa' stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti. Le eventuali modificazioni tolto: della aggiunto: che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarita' dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa tolto: e,aggiunto: , e se trattasi di societa', del capitale sociale, delle persone dei soci e degli … partecipazione alla societa' debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolotolto: , e comunque non oltre tolto: la data di presentazione delle pellicole per l'ammissione alle provvidenze di legge. In deroga, aggiunto: il termine di decadenza di cui al primo comma tolto: del presente articolo, le imprese individuali che iniziano per la prima volta l'esercizio di produzione di film, sono tenute a presentare il certificato di cui alla lettera b) solo al fine di lavorazione del film, restando per esse l'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere e), d) ed e) al momento della denuncia di lavorazioneaggiunto: . COMMA ABROGATO DALLA L. 21 GIUGNO 1975, N. 287.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari