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In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 10, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocita'. La quota di partecipazione, artistica, tecnica e finanziaria, del coproduttore italiano non potra' essere inferiore al 30 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. Il saldo della quota minoritaria dovra' essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fara' decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalita' del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge. In deroga alle medesime disposizioni, possono parimenti essere riconosciuti nazionali i lungometraggi girati in Italia da imprese italiane, in regime di compartecipazione finanziaria, artistica e tecnica con imprese estere, qualora, si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro. Il riconoscimento di nazionalita' del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3, in base ad apposita istanza dell'impresa, produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizi> della lavorazione del film. Il numero dei film che ciascuna impresa italiana puo' realizzare in coproduzione con quota minoritaria non puo' superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni. Nei trasferimenti valutari effettuati reciprocamente fra i paesi coproduttori dovra' sussistere un costante equilibrio. L'eventuale squilibrio accertato alla fine di ciascun anno di durata dei singoli accordi dovra' essere compensato entro l'anno successivo. ((Le disposizioni di cui al precedente comma si intendono riferite alle coproduzioni tra Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea)).

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 24 novembre 1979

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 143/1986

    Parametro
    18 giugno 1986

    a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, lett. b), del d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339, in riferimento agli artt. 80 e 87 Cost., sollevata dal TAR del Lazio con l'ordinanza in epigrafe; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata dal TAR del Lazio con l'ordinanza in epigrafe, di legittimità cos…

    Art. 80 cost. · Art. 87 cost. · Art. 20 Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia · Art. 72 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1975

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975. 20 parole aggiunte.

… di ciascun anno di durata dei singoli accordi dovra' essere compensato entro l'anno successivo. aggiunto: Le disposizioni di cui al precedente comma si intendono riferite alle coproduzioni tra Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art19 · fonte del testo

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