Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1986 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20,

penultimo comma, legge 21 giugno 1975, n. 287 ("Modifiche alla legge 4

novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della

cinematografia"); articolo unico, lett. b), del d.P.R. 28 aprile 1968,

n. 1339, promosso con l'ordinanza emessa il 5 dicembre 1983 dal TAR per

il Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla S.p.a. P.E.A. contro

Ministero del Turismo e dello Spettacolo iscritta al n. 788 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4/s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1. - Il TAR del Lazio, con ordinanza del 5 dicembre 1983, solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, penultimo comma,

della legge 21 giugno 1975, n. 287 ("Modifiche alla legge 4 novembre

1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della

cinematografia"), in riferimento agli artt. 72, ultimo comma, 80, 81,

quarto comma, e 87, ottavo comma, Cost.;

2. - in particolare, ad avviso del giudice a quo, la norma

censurata, nella parte in cui ha dato piena ed integrale esecuzione,

sin dalla sua entrata in vigore, all'accordo di coproduzione

cinematografica tra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966, già,

peraltro, reso esecutivo con il d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339,

violerebbe:

a) l'art. 80 Cost., in quanto non è stata emanata una legge che

recasse esplicita autorizzazione alla ratifica dell'accordo, pur

importando il trattato oneri alle finanze e modificazioni alla legge n.

1213 del 1965;

b) l'art. 72, ultimo comma, Cost., in quanto, ove si dovesse

ritenere che l'autorizzazione sia implicitamente contenuta nello stesso

art. 20 censurato, la legge doveva essere approvata dalle Camere con la

procedura normale e non con il c.d. procedimento decentrato, com'è

avvenuto nel caso di specie;

c) l'art. 87, ottavo comma, Cost., in quanto non vi è stata la

previa autorizzazione delle Camere alla ratifica del trattato da parte

del Presidente della Repubblica;

d) in estremo subordine, nel caso in cui la norma in esame "si

ritenesse di rango pari a quello della legge n. 1213/65, sì da poter

modificare la legge stessa e recare sostanzialmente le statuizioni

dell'accordo indipendentemente dalla relativa ratifica", essa

violerebbe l'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto non contiene

l'indicazione dei mezzi destinati a far fronte alle maggiori spese

derivanti dal fatto che l'accordo internazionale in questione amplia i

casi di assegnazione di sovvenzioni e premi alle coproduzioni rispetto

a quelli previsti dall'art. 19 della legge n. 1213 del 1965;

3. - il giudice a quo, infine, solleva, come derivata, ex art. 27

legge n. 87 del 1953, dalla dichiarazione di fondatezza di una delle

questioni prospettate, questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico, lett. b), del citato d.P.R. 28 aprile 1968, n.

1339, in riferimento agli artt. 80 e 87, ottavo comma, Cost.;

4. - il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto per

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, osservando che la stessa

questione è stata già decisa con sentenza n. 295 del 1984.

Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso giudice

con ordinanza del 5 giugno 1978, è stata già esaminata da questa

Corte, che, con sentenza n. 295 del 1984, ha dichiarato:

a) l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico, lett. b), del d.P.R. 28 aprile

1968, n. 1339, essendo quest'ultimo atto privo della forza di legge;

b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, penultimo comma,

della legge 21 giugno 1975, n. 287 - nella parte in cui dà piena e

integrale esecuzione alla previsione delle deroghe eccezionali di cui

all'art. 5, paragrafo IV, dell'accordo di coproduzione cinematografica

italo-francese del 1 agosto 1966 e "alle successive modificazioni" -

per l'assorbente rilievo dell'inosservanza della procedura normale

prescritta dall'art. 72, quarto comma, Cost., per l'adozione delle

leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo unico, lett. b), del d.P.R.

28 aprile 1968, n. 1339, in riferimento agli artt. 80 e 87 Cost.,

sollevata dal TAR del Lazio con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata

dal TAR del Lazio con l'ordinanza in epigrafe, di legittimità

costituzionale dell'art. 20, penultimo comma, della legge 21 giugno

1975, n. 287, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 295 del 1984

"nella parte in cui dà piena e integrale esecuzione alla previsione

delle deroghe eccezionali di cui all'art. 5, paragrafo IV, dell'accordo

di coproduzione cinematografica italo-francese del 1 agosto 1966, e

"alle successive modificazioni".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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