Art. 10 — Riconoscimento della nazionalità
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1999 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d. lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.
Abrogato dal 5 febbraio 1999
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Articolo abrogato dal d. lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.
Abrogato dal 5 febbraio 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1965 al 5 febbraio 1999. 161 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 290 metri a carattere documentario o a soggetto. Il cortometraggio e' dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia, con personale tecnico ed artistico interamente italiano, salvo quanto disposto dal Regolamento n. 38 del Consiglio della Comunita' economica europea del 25 marzo 1964. Il cortometraggio che abbia i requisiti di cui al comma precedente viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalita', in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo. Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalita' italiana, il produttore del cortometraggio deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma. La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art10 · fonte del testo
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