Art. 31 — Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche
Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 2000, n. 400.
Abrogato dal 9 gennaio 2001
Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 2000, n. 400.
Abrogato dal 9 gennaio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 gennaio 2001. 122 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita e' determinato annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della sovvenzione, tenuto conto della importanza delle manifestazioni, e' fissato in misura superiore ad almeno il 30 per cento di quello previsto per le recite di stagioni ordinarie. Speciali contributi integrativi possono essere assegnati:
tolto: a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale;
tolto: b) per l'allestimento di opere italiane del passato, non rappresentate da almeno un ventennio;
tolto: c) per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere italiane inedite. Il numero delle recite sovvenzionate e determinato col provvedimento di assegnazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2000, N. 400
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art31 · fonte del testo
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