Art. 32 — Attività concertistiche e loro sovvenzionamento

Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, societa', istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro. L'importo delle sovvenzioni e' determinato tenendo presenti:

  • a)l'importanza culturale, la continuita' e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione;
  • b)il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;
  • c)il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno venti anni;
  • d)il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attivita' principale. Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle societa' e delle istituzioni concertistiche che svolgono attivita' stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi. Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 2 per cento delle manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Testo vigente dal 16 settembre 1967

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art32 · fonte del testo

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