Art. 29 — Programmi delle manifestazioni

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate de devono prevedere:

  • a)l'impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana ((in misura prevalente));
  • b)l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalita' italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali e' consentito un numero minore. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2000, N. 400)). Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attivita' artistiche in Italia per almeno 5 anni.

Testo vigente dal 9 gennaio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 gennaio 2001. 54 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) l'impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana aggiunto: in misura prevalente;

b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalita' italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali e' consentito un numero minore. tolto: Per le stagioni organizzate dai "teatri di tradizione" di cui all'art. 28, il Ministero del turismo e dello spettacolo puo' autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalita' straniera, in misura non superiore ad 1/4 dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2000, N. 400. Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attivita' artistiche in Italia per almeno 5 anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art29 · fonte del testo

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