Art. 20 — Competenza della Corte dei conti - Sezioni speciali - Procedimento

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 111 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi: "Il procuratore generale, pervenuto il fascicolo amministrativo ed iniziata la relativa istruttoria, ne da' comunicazione al ricorrente, il quale ha la facolta' di esaminare gli atti del giudizio, di depositare documenti, memorie difensive e consulenze, nonche' di farsi assistere, a proprie spese, nelle visite mediche da un sanitario di sua fiducia. Terminata l'istruttoria, il procuratore generale chiede la fissazione dell'udienza, nella quale concludera' oralmente solo nel caso di conclusione favorevole".2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale con sentenza del 21 - 28 maggio 1975, n. 131 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975, n. 145) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585 (Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui limita ai ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza".

Testo vigente dal 5 giugno 1975

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 131/1975

    Illegittimità dichiarata
    28 maggio 1975

    Gli artt. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 e 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nella parte in cui limitano alle pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale della Corte dei conti di fare domanda di fissazione dell'udienza, sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non essendovi alcun razionale motivo per escludere da tale trattamento più favorevole le pensioni ordinarie, rispetto alle quali il ricorso si ha per abbandonato ove il ricorrente, entro un anno, non chiede la fissazione dell'udienza o compie altri atti procedurali.

    Art. 20 Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 giugno 1975

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1971 al 5 giugno 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza del 21 - 28 maggio 1975, n. 131 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975, n. 145) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585 (Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui limita ai ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art20 · fonte del testo

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