Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1975 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8r.d. 50/1942

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8 del

r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere più

rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra), e

dell'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585 (Nuove provvidenze in

materia di pensioni di guerra), promossi con ordinanze emesse il 15

gennaio e il 12 febbraio 1973 dalla Corte dei conti - sezione IV

pensioni militari - sui ricorsi di Ilacqua Antonino e di Zangirolami

Domenico, rispettivamente iscritte ai nn. 384 e 375 del registro

ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 294 del 14 novembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 15 gennaio 1973, emessa nel corso di un giudizio

relativo a pensione ordinaria, la IV sezione giurisdizionale della

Corte dei conti (pensioni militari), accogliendo analoga istanza del

ricorrente, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50,

recante norme intese a semplificare e rendere più rapide le

istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, nella parte

in cui limita ai giudizi relativi a tali pensioni l'onere del

procuratore generale di presentare domanda di fissazione di udienza per

i ricorsi dei residenti all'estero.

La Corte dei conti, infatti, ha ritenuto che non vi fosse alcuna

razionale giustificazione di siffatta disparità di trattamento

rispetto ai giudizi relativi alle pensioni ordinarie, con conseguente

violazione del principio di eguaglianza.

Con ordinanza in data 12 febbraio 1973, emessa nel corso di un

giudizio relativo a pensione ordinaria, la IV sezione giurisdizionale

della Corte dei conti (pensioni militari), di fronte alla richiesta del

pubblico ministero di declaratoria di abbandono del gravame, per non

avere il ricorrente presentato nel termine di legge domanda di

fissazione dell'udienza o compiuti altri atti di procedura, ha

sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 20 della legge 28

luglio 1971, numero 585, recante nuove provvidenze in materia di

pensioni di guerra, nella parte in cui limita ai giudizi relativi a

tali pensioni l'obbligo del procuratore generale di chiedere la

fissazione dell'udienza.

Secondo la Corte dei conti, infatti, non vi è alcun razionale

motivo per escludere analoga disposizione ai giudizi per pensioni

ordinarie, dal che conseguirebbe violazione del principio di

eguaglianza.

Non essendovi stata costituzione di parti, ai sensi dell'articolo

25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, vengono ora

all'esame di questa Corte riunita in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti, data

l'analogia delle questioni che ne formano oggetto.

Sono, infatti, impugnati, entrambi in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, l'art. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, in quanto

dispone, limitatamente ai giudizi relativi alle pensioni di guerra, che

il Procuratore generale della Corte dei conti abbia l'onere di chiedere

la fissazione di udienza per i ricorsi proposti da residenti

all'estero, e l'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585, con il

quale, sempre limitatamente ai giudizi relativi alle pensioni di

guerra, il detto onere del Procuratore generale, viene esteso ai

ricorsi proposti anche da non residenti all'estero, senza che sussista

alcun razionale motivo che giustifichi, per i giudizi relativi a

pensioni ordinarie, il permanere dell'obbligo del ricorrente di

proporre domanda di fissazione dell'udienza entro un anno dal deposito

sotto pena di dichiarazione di abbandono del ricorso stesso.

2. - Entrambe le questioni sono fondate.

A differenza di quanto è disposto per altre giurisdizioni

superiori per le quali è obbligatorio il patrocinio da parte di

avvocati all'uopo abilitati, davanti alla Corte dei Conti, nei giudizi

di prima istanza relativi a pensioni sia ordinarie sia di guerra, tanto

per la proposizione dei gravami, quanto per l'assistenza nell'ulteriore

corso del giudizio, l'interessato può agire personalmente senza

ausilio di assistenza tecnica (r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 1;

r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 79).

Una siffatta disciplina postulerebbe, peraltro, l'impulso ufficiale

nello svolgimento del processo, dato che le relative norme processuali

richiedono per la loro osservanza cognizioni tecniche che non possono

normalmente presumersi nei diretti interessati. Di qui l'esigenza di

una modificazione del sistema, che indubbiamente per quanto attiene ai

giudizi relativi alle pensioni di guerra è stata attuata con le norme

impugnate.

Se questa è la ratio di tali norme, è di tutta evidenza che non

si spiega come quelle disposizioni non siano state estese anche ai

giudizi per le pensioni ordinarie, per i quali sussistono quelle stesse

esigenze sopra rilevate, come del resto è stato anche implicitamente

affermato con la recente sentenza n. 85.

Ne consegue che deve riconoscersi la irrazionale disparità di

trattamento che implica la violazione del principio di eguaglianza

denunziata con le ordinanze di rinvio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a

semplificare e rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in

materia di pensioni di guerra), nella parte in cui limita alle pensioni

di guerra l'onere del Procuratore generale di fare domanda di

fissazione d'udienza per i ricorsi dei residenti all'estero;

b) dell'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585 (Nuove

provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui

limita ai ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del

Procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI- Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari