I salariati dello Stato, di cui al precedente art. 1, assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti dalla tabella A annessa alla presente legge. I salariati sono classificati nei seguenti gruppi o categorie in relazione ai principi generali precisati nella tabella stessa: gruppo: capi operai, sorveglianti e simili; 1ª categoria: specializzati; 2ª categoria: qualificati; 3ª categoria: comuni; 4ª categoria: manovali; 5ª categoria: apprendisti; 6ª categoria: operaie specializzate; 7ª categoria: operaie comuni. A parita' di qualifica professionale il trattamento giuridico economico e' lo stesso per tutto il personale salariato sia maschile che femminile. La tabella A) puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 29 febbraio 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67~art2 · fonte del testo

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