1. Uno Stato Contraente concedera' la cittadinanza a una persona che non e' nata nel territorio di quello Stato e che sarebbe altrimenti apolide, se al momento della sua nascita uno dei genitori ha la cittadinanza di detto Stato. Se al momento della sua nascita i genitori non possedevano la medesima cittadinanza, la questione se la persona interessata debba acquisire la cittadinanza del padre o quella della madre sara' determinata dal diritto nazionale di detto Stato Contraente. In conformita' con le disposizioni del presente paragrafo la cittadinanza dovra' essere concessa: (a) alla nascita, per effetto di legge, oppure (b) previa presentazione di un'istanza all'autorita' competente, da o per conto della persona interessata, secondo le modalita' prescritte dalla legge nazionale. Fatte salve le circostanze previste al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze potra' essere respinta. 2. Uno Stato Contraente puo' stabilire, in accordo con le disposizioni di' cui alla lett. (b) del paragrafo 1 di questo articolo, che la concessione della cittadinanza sia soggetta a una o piu' delle seguenti condizioni: (a) che l'istanza sia presentata prima che il richiedente raggiunga una determinata eta', non inferiore ai ventitre anni, fissata dallo Stato in questione; (b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel territorio dello Stato Contraente per un periodo di tempo che puo' essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i tre anni immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza; (c) che la persona interessata non sia stata condannata per un reato contro la sicurezza nazionale; (d) che la persona interessata sia sempre stata apolide.

Testo vigente dal 12 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;162~convenzione-art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari