Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica" si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purche' costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. ((Il prodotto editoriale e' identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacita' distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.)) Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicita' regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, e' sottoposto, altresi', agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.8 ((3-bis. Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica:

  • g)che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie)) 8
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 ottobre 2016, n. 198

8

La L. 26 ottobre 2016, n. 198 ha disposto (con l'art. 3, comma 4, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio successivo a quello in corso.

Testo vigente dal 15 novembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2001 al 15 novembre 2016. 55 parole aggiunte in 2 capoversi.

… cui all' articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale aggiunto: e' identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacita' distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicita' regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, e' sottoposto, altresi', agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948. aggiunto: 3-bis. Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica:

aggiunto: g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 ottobre 2016, n. 198

    La L. 26 ottobre 2016, n. 198 ha disposto (con l'art. 3, comma 4, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio successivo a quello in corso.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2001-03-07;62~art1 · fonte del testo

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