Art. 2 — Indicazioni obbligatorie sugli stampati

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonche' il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identita' delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identita' di contenuto in tutti gli esemplari.

Testo vigente dal 20 febbraio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art2 · fonte del testo

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