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Il Presidente del consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente ((, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse)). I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attivita' di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. La relazione di cui al comma 1 dovra' contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantita' e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovra' contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonche' l'elenco delle iscrizioni sospensioni o cancellazioni nel Registro Nazionale di cui all'articolo 3. (( La relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto)). (( I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attivita' espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione e' parte integrante della relazione di cui al comma 1. ))

Testo in vigore dal 11 luglio 2003 al 22 luglio 2012

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Che cosa è cambiato dal 11 luglio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1990 al 11 luglio 2003. 116 parole aggiunte.

Il Presidente del consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedenteaggiunto: , anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse. I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio … nonche' l'elenco delle iscrizioni sospensioni o cancellazioni nel Registro Nazionale di cui all'articolo 3aggiunto: . La relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attivita' espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione e' parte integrante della relazione di cui al comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art5 · fonte del testo

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