Tutte le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla presente legge devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 del citato testo. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 deve contenere un capitolo sull'attivita' degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attivita' di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1.

Testo vigente dal 22 luglio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1990 al 22 luglio 2012. 51 parole tolte, 179 parole aggiunte.

Tutte le tolto: transazione bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dell'articolo 2, vanno notificate al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito della presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie aggiunto: transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla presente legge devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 del citato testo. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria. La relazione al Parlamentotolto: , di cui all'articolo 5tolto: , deve contenere un capitolo sull'attivita' degli istituti di credito operanti nel territorio italiano tolto: nella materia indicata nel aggiunto: concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attivita' di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art27 · fonte del testo

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