Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1983 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

primo, della legge 10 maggio 1978, n. 170 (Nuove norme sui procedimenti

d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20) e gli artt. 17,18 e

26 del Regolamento parlamentare, promosso con ordinanza emessa il 30

maggio 1979 dal Pretore di Genova, nella procedura relativa alla

mancata rinnovazione delle cariche direttive della Cassa di Risparmio

di Genova, iscritta al n. 576 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 17 ottobre 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con ordinanza 30 maggio 1979 il Pretore di Genova ha

proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo

comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, e degli artt. 17, 18 e 26

del relativo regolamento parlamentare in riferimento agli artt. 90 e 96

Cost. e 12 legge cost. n. 1 dell'11 marzo 1953;

che detta questione è sollevata dal giudice a quo nel corso di

indagini da lui condotte sul mancato rinnovo delle cariche direttive

della Cassa di Risparmio di Genova, perché si configurerebbero indizi

di reati (omissione ed abuso innominato di atti di ufficio) in capo ai

ministri componenti il Comitato interministeriale per il credito ed il

risparmio all'epoca in cui la Banca d'Italia aveva, in relazione al

caso in esame, trasmesso gli elementi necessari e sufficienti per

l'emanazione dei provvedimenti di loro competenza;

che, ad avviso del Pretore di Genova, pur trattandosi nella specie

di un'ipotesi di reato ministeriale, di fronte alla quale egli è "sul

punto di spogliarsi degli atti" (per trasmetterli al Parlamento),

sussiste la rilevanza della dedotta questione: le norme denunciate, che

disciplinano il giudizio in sede parlamentare, si applicherebbero al

medesimo fatto, "che è stato oggetto del giudizio in questa prima

fase"; l'assetto delle competenze, sarebbe poi così congegnato, che il

giudice ordinario, trasmessi gli atti in Parlamento, può essere

successivamente smentito dalla Corte Costituzionale - davanti la quale

la Commissione inquirente abbia intanto promosso conflitto negativo di

attribuzioni - e così "riavere il processo, eventualmente modificato

dalle deliberazioni adottate dalla Commissione", anche con riguardo

alla riunione o separazione dei procedimenti, rispettivamente a carico

dei ministri e dei cosiddetti coimputati laici; infine, la rilevata

continuità del processo innanzi agli organi parlamentari e al giudice

ordinario conferirebbe a quest'ultimo il titolo per promuovere il

giudizio di costituzionalità anche "in limine", come accade nella

specie, all'instaurazione, in sede parlamentare, delle procedure di

accusa per gli illeciti ministeriali;

che la non manifesta infondatezza della questione è

sostanzialmente argomentata in base al rilievo che l'art. 4 della legge

n. 170 del 1978, e le connesse statuizioni del regolamento parlamentare

sui giudizi di accusa, attribuiscono alla Commissione poteri

deliberanti che, secondo Costituzione, spetterebbero esclusivamente al

Parlamento in seduta comune;

che l'art. 26, ultimo comma, di detto regolamento è poi censurato

in quanto prescrive la maggioranza assoluta per la messa in stato di

accusa dei ministri, mentre si assume che tale aggravamento procedurale

valga soltanto per le accuse elevate nei riguardi del Capo dello Stato;

ritenuto altresì che nel presente giudizio ha spiegato intervento

il Presidente del consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura

dello Stato;

che l'Avvocatura eccepisce in via preliminare l'inammissibilità

della questione, la quale investirebbe disposizioni, che non possono

venir applicate nel giudizio a quo, o che addirittura, dove le censure

di incostituzionalità riguardano previsioni del regolamento

parlamentare, devono ritenersi sottratte al sindacato della Corte;

che l'Avvocatura così deduce, nel merito, l'infondatezza della

questione: a) la disciplina in esame ha sostanzialmente modificato

quella in precedenza dettata dalla legge n. 20 del 1962, ai sensi della

quale la Commissione disponeva dei poteri del pubblico ministero

nell'istruzione e dello stesso giudice istruttore, mentre ora risulta

accentuata la sua fisionomia di organo referente, che può soltanto

archiviare le notizie manifestamente infondate o altrimenti riferire al

Parlamento, per le deliberazioni di sua competenza; b) l'aver previsto

il suddetto potere di archiviazione, a parte le cautele procedurali che

ne circondano l'esercizio, non urterebbe comunque contro l'art. 12

legge costituzionale n. 1 del 1953, dovendosi detta statuizione

intendere nel senso che essa prescriva l'intervento del Parlamento in

seduta comune solo nel caso in cui la Commissione abbia deciso per la

messa in stato d'accusa degli inquisiti; c) il parametro testé

richiamato non sarebbe offeso nemmeno dal disposto dell'art. 26 del

regolamento parlamentare, che per l'accusa dei ministri stabilisce il

requisito della maggioranza assoluta: l'invocata statuizione, di rango

costituzionale, consentirebbe, invero, la censurata soluzione

procedurale, del resto non preclusa dagli artt. 90 e 96 Cost.,

abilitando specificamente la fonte regolamentare a prevedere nella

specie l'adozione di qualsiasi maggioranza, anche aggravata;

considerato che occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di

inammissibilità proposte dall'Avvocatura dello Stato;

che il giudice a quo denuncia norme afferenti alle attribuzioni

della Commissione inquirente e alle modalità del procedimento di messa

in stato di accusa dei ministri; epperò qualsiasi procedimento che, ai

fini di un eventuale giudizio di accusa, fosse instaurato avanti agli

organi parlamentari, sarebbe, diversamente da come si asserisce

nell'ordinanza di rinvio, del tutto autonomo da quello di cui conosoe

il Pretore di Genova;

che è allora evidente come nel giudizio a quo non possano trovare

applicazione le norme oggetto del presente giudizio;

che ciò basta ad escludere che la questione sia stata ritualmente

prospettata alla Corte, e quindi assorbe ogni altro rilievo dedotto, in

punto di ammissibilità, dall'Avvocatura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10 maggio 1978, n.

170, e degli artt. 17,18 e 26 del relativo regolamento parlamentare, in

riferimento agli artt. 90 e 96 Cost. e 12 legge cost. n. 1 dell'11

marzo 1953, sollevata dal Pretore di Genova con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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