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L'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione non e' richiesta per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale dei membri del Parlamento, nonche' per emettere a loro carico provvedimenti coercitivi e cautelari, salvo quanto previsto nel comma seguente. L'ordine di arresto emesso dalla Commissione nei confronti delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere convalidato dalla Camera di appartenenza entro venti giorni dalla sua emissione. Entro lo stesso termine l'ordine di arresto per le persone che non sono membri del Parlamento deve essere convalidato dalla Camera dei deputati. In mancanza di convalida, l'ordine di arresto si intende revocato.

Testo in vigore dal 13 maggio 1978 al 24 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-05-10;170~art2 · fonte del testo

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