La facolta' di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come integrata dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, prorogata fino al 31 dicembre 1985 dall'articolo 7 della legge 1 agosto 1978, n. 448, sara' esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella stessa misura. Le unita' oltre organico previste da detta normativa possono essere attribuite, secondo le esigenze aziendali, alle categorie contenenti i profili professionali di prima assunzione. Parimenti resta valido il disposto degli articoli 8 e 9 della legge 1 agosto 1978, n. 448. Con decreto del Ministro dei trasporti saranno banditi, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, concorsi nazionali o su base compartimentale, per ciascuna categoria professionale o per i singoli profili professionali o per gruppi di profili professionali. Con la medesima procedura, e con determinate modalita', la facolta' di bandire concorsi puo' essere delegata caso per caso o per determinati profili professionali ai direttori compartimentali che la eserciteranno previo parere dei comitati d'esercizio. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, verranno stabiliti il numero ed il tipo delle prove di esame e le relative modalita' di svolgimento. Non trovano applicazione per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato le disposizioni previste in materia per i concorsi di ammissione al pubblico impiego, che siano in contrasto con le disposizioni previste dal titolo II della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo vigente dal 17 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-06;42~art5 · fonte del testo

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