Nella prima applicazione della presente legge e fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, in attesa della determinazione degli organici di cui al quarto comma del presente articolo, in via transitoria, l'organico di ogni singola categoria del personale ferroviario di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge resta fissato come risulta al successivo quadro n. 4. I posti di organico esistenti per le singole qualifiche all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti ai profili professionali corrispondenti sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge. La dotazione organica cosi' definita non ha valore per i passaggi dall'una all'altra categoria fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della presente legge. Con effetto dal 1 ottobre 1978, fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, provvedera' con propri motivati decreti in relazione alle specifiche mansioni previste per i profili professionali ed alla nuova organizzazione del lavoro, alla prima determinazione dei quantitativi di posti per ciascuna categoria di cui al quadro 1 annesso alla presente legge e per ciascuno dei profili professionali risultanti dalle tabelle allegate al quadro stesso ed alla ripartizione dei contingenti di posti stabiliti per un medesimo profilo professionale, nel limite globale di spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo. Il personale appartenente a profili professionali non di prima assunzione che risultera' eventualmente eccedente alla dotazione organica prevista in applicazione del quarto comma del presente articolo per il profilo professionale stesso, gravera' sulla categoria cui appartiene il profilo professionale di assunzione e sara' riassorbito nella misura del 50 per cento delle vacanze annue del profilo professionale di appartenenza.

Testo vigente dal 17 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-02-06;42~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari