[1]Per l'assunzione nei profili professionali di ufficiale navale e di ufficiale di macchina del personale delle navi traghetto appartenente alla quinta categoria - tecnico superiore direttivo - e' prescritto il possesso di diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecniconautica, rispettivamente, sezioni capitani e sezione macchinisti. Per il profilo di ufficiale marconista, della stessa categoria di personale navigante, e' prescritto il possesso di diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto ovvero del diploma di istituto secondario di 2° grado, a corso quinquennale. All'assunzione nei profili professionali iniziali del personale esecutivo delle navi traghetto, di coperta e di macchina, della terza categoria, operatore specializzato, sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola elementare. Per l'assunzione nei profili professionali di quinta categoria - tecnico superiore direttivo - sono, inoltre, prescritti i seguenti titoli e requisiti:

[2]Ufficiale navale, il titolo professionale di capitano di lungo corso, iscritto a matricola della marina mercantile; Ufficiale di macchina, il titolo professionale di capitano di macchina, valido anche per le motonavi, iscritto a matricola della marina mercantile; Ufficiale marconista, il certificato di prima classe radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva come capo posto su navi le cui stazioni radio-telegrafiche siano classificate di prima o seconda categoria. 3 Per i profili professionali di terza categoria, operatore specializzato, sono inoltre richiesti i seguenti titoli e requisiti:

[3]Motorista, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria, la patente di meccanico navale di primo o secondo grado, iscritto a matricola della marina mercantile; Elettricista, il diploma di elettricista rilasciato da scuola specialisti della Marina militare o da una scuola professionale oppure aver prestato quattro anni di servizio in uno stabilimento elettromeccanico con la qualifica di operaio elettricista, la immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di elettricista registrata alla matricola della marina mercantile e non meno di un anno di navigazione con la qualifica medesima; Carpentiere, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di ascia prevista dall'articolo 280 del regolamento del codice della navigazione; Marinaio, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria, con la qualifica di marinaio. 3 Per il profilo professionale di carbonaio del personale delle navi traghetto, oltre al possesso della licenza elementare e' richiesta l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di carbonaio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1981, n. 564

3

La L. 6 ottobre 1981, n. 564 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " I titoli professionali ed i requisiti prescritti nei commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, per l'assunzione nei profili di ufficiale di macchina, di ufficiale marconista e di carpentiere sono sostituiti dai seguenti: ufficiale di macchina: il titolo professionale di capitano di macchina; ufficiale marconista: il certificato di prima classe radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva con la qualifica di marconista; carpentiere: l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di carpentiere o l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro d'ascia prevista dall'articolo 280 del regolamento del codice della navigazione." Lo stesso provvedimento ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Restano invariati i titoli e i requisiti professionali stabiliti per l'accesso nei profili professionali sopra indicati dai bandi di concorso gia' pubblicati alla "data di entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 28 ottobre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 ottobre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1979 al 28 ottobre 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 ottobre 1981, n. 564

    La L. 6 ottobre 1981, n. 564 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " I titoli professionali ed i requisiti prescritti nei commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, per l'assunzione nei profili di ufficiale di macchina, di ufficiale marconista e di carpentiere sono sostituiti dai seguenti: ufficiale di macchina: il titolo professionale di capitano di macchina; ufficiale marconista: il certificato di prima classe radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva con la qualifica di marconista; carpentiere: l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di carpentiere o l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro d'ascia prevista dall'articolo 280 del regolamento del codice della navigazione." Lo stesso provvedimento ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Restano invariati i titoli e i requisiti professionali stabiliti per l'accesso nei profili professionali sopra indicati dai bandi di concorso gia' pubblicati alla "data di entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1979-02-06;42~art4 · fonte del testo

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