Le dotazioni organiche di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, stabilite con decorrenza 10 ottobre 1978 distintamente per servizio e per profilo professionale con decreto del Ministro dei trasporti 3 aprile 1980, n. 864, ed i posti di oltre organico consentiti in base all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, cosi' come integrato dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, prorogato fino al 31 dicembre 1985 dall'articolo 7 della legge 1 agosto 1978, n. 448, saranno ripartiti con la medesima decorrenza per ciascun compartimento, servizio od unita' equiparata, con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Le consistenze di personale relative a tutti i profili ad esaurimento graveranno su quelle dei profili della categoria iniziale dello stesso settore nei limiti dell'organico integrato dei posti attribuiti in base all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 13 ottobre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-06;564~art7 · fonte del testo

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