Art. 6 — Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale

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La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento e' affidata alla Comunita' montana. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunita' montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Puo' delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale. La Comunita' montana puo' assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102~art6 · fonte del testo

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