Art. 5 — Piani di sviluppo economico-sociale Competenze per l'attuazione della legge
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n.142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n.142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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3 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1981 al 13 giugno 1990. 363 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunita' montana approntera', in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona. Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realta' della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovra' prevedere le concrete possibilita' di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovra' indicare il tipo, la attitudine a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali. Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione. L'organo deliberante della Comunita' esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano lo trasmettera' per l'esame e l'approvazione alla regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province, di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato. Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, cosi' formulato, debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunita', delle cui indicazioni, tuttavia, si terra' conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. tolto: 23 MARZO 1981 aggiunto: 8 GIUGNO 1990, N.tolto: 93 Il finanziamento ed il controllo dell'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi regionali cui e' demandata l'approvazione. Gli organi regionali provvederanno, annualmente, sulla base della ripartizione compiuta a norma del precedente articolo 4, a finanziare programmi-stralcio che ciascuna Comunita' montana dovra' presentare entro il 30 settembre. La Comunita' montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvedera' alla redazione del proprio bilancio preventivo, nel rispetto delle norme previste dalla legge. Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la Comunita' montana inoltrera' agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.aggiunto: 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102~art5 · fonte del testo
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