Art. 4 — Comunità montane

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1971 al 29 marzo 1981. Leggi il testo vigente →

In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in essa ricadono la Comunita' montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilira' le norme cui le Comunita' montane dovranno attenersi:

  • a)nella formulazione degli statuti;
  • b)nell'articolazione e composizione dei propri organi;
  • c)nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali;
  • d)nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio. Tali norme - per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunita' - dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti. Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali, le Comunita' potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico. La regione e' pertanto competente con proprie leggi a:
  • 1)delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunita' montane;
  • 2)emanare le norme di cui al secondo comma;
  • 3)determinare i criteri per ripartire tra le Comunita' i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge; e inoltre e' competente a:
  • 4)approvare gli statuti delle singole Comunita';
  • 5)coordinare ed approvare i piani zonali;
  • 6)regolare i rapporti tra Comunita' ed altri enti operanti nel loro territorio. Le regioni, le province e i comuni possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunita' montane che ne facciano richiesta.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 29 marzo 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari