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Il procedimento coattivo, nelle forme indicate nell'articolo precedente, viene parimenti proseguito quando l'opposizione sia stata respinta dall'autorita' giudiziaria adita o il relativo giudizio sia stato dichiarato perento. La pendenza del giudizio di appello contro le decisioni pronunciate sul giudizio di opposizione non sospende il procedimento coattivo; ma la sospensione puo' essere ordinata dal pretore o dal presidente del Collegio competente pel giudizio di appello con le forme indicate nell'ultimo comma dell'art. 4.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1932 al 22 dicembre 2008
