Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1932 al 22 dicembre 2008. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In mancanza di opposizione entro il termine stabilito dall'articolo 4, ovvero, quando, pure essendo stata prodotta opposizione, non venga ordinata la sospensione del procedimento coattivo, a norma dello stesso articolo, l'Amministrazione dell'ospedale o del Comune o del manicomio pubblico procede, a mezzo di ufficiale giudiziario o di usciere dell'Ufficio di conciliazione, agli atti di esecuzione sui beni mobili ed immobili del debitore secondo le norme procedurali stabilite dalla legge 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-12-03;1580~art5 · fonte del testo
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