Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1932 al 22 dicembre 2008. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Entro trenta giorni dalla notificazione di cui al precedente articolo, i debitori possono, mediante atto di citazione da notificare all'Amministrazione spedaliera o del Comune o del manicomio pubblico, produrre opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria, competente per valore, del luogo ove ha sede l'Amministrazione dell'ente creditore. L'opposizione non puo' essere diretta a contestare l'accertamento del numero delle giornate di degenza e la misura della retta giornaliera, da cui risulta determinata la somma complessivamente dovuta. L'autorita' adita, assunte le informazioni che riterra' opportune, ha facolta' di sospendere il procedimento coattivo. Il provvedimento di sospensione e' dato dal conciliatore, pretore o presidente del Tribunale con semplice decreto in calce alla domanda del debitore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-12-03;1580~art4 · fonte del testo
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