[1]I Comuni litoranei nei quali la quantita' annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le tonnellate 200 ed i Comuni nei quali il consumo annuo di tale prodotto superi in media le tonnellate 50 hanno l'obbligo di organizzare i mercati all'ingrosso dei prodotti stessi e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.

[2]((Il prefetto puo' disporre deroghe all'obbligo di cui sopra relativamente ai Comuni situati presso importanti centri di consumo nei quali sia stato istituito il mercato all'ingrosso del pesce)).

[3]Il giudizio sull'idoneita' delle opere di cui sopra spetta al Ministro per l'interno, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, qualora il relativo importo superi i 300 milioni, e negli altri casi al prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.

Testo vigente dal 19 giugno 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 1955

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1954 al 19 giugno 1955. 6 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Il tolto: Ministero dell'agricoltura e delle foreste aggiunto: prefetto puo' disporre deroghe tolto: dall'obbligo aggiunto: all'obbligo di cui sopra relativamente ai Comuni situati presso importanti centri di consumo nei quali sia stato istituito il mercato all'ingrosso del pesce.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art1 · fonte del testo

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