[1](R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 15).

[2]In tutti i Comuni, nei quali il consumo annuo dei prodotti della pesca superi la media indicata nell'articolo 72, la vendita al dettaglio dei prodotti stessi deve essere disciplinata da apposito regolamento, da approvarsi dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia. Nelle citta' con popolazione superiore a 100.000 abitanti e' obbligatoria l'istituzione di un mercato per la vendita al dettaglio, e nelle citta' con popolazione superiore a 300 mila abitanti di almeno due mercati per la vendita stessa.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art86 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari