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Miscellanea
Nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce
Legge 12 luglio 1938, n. 1487
- Aggiornato al
- 15 novembre 1994
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1I Comuni litoranei nei quali la quantita' annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci…
- Art. 2La vendita all'ingrosso dei prodotti della pesca, secondo le presenti norme, fatta…
- Art. 3Nei Comuni dove e' organizzato il mercato all'ingrosso del pesce debbono essere venduti…
- Art. 4Ogni mercato all'ingrosso del pesce e' disciplinato da un regolamento deliberato dal…
- Art. 5Alla disciplina del mercato presiede un direttore nominato dal Comune. Il direttore del…
- Art. 6Le vendite sono eseguite per lotti di specie omogenee col metodo dell'asta pubblica e…
- Art. 7Coloro che intendono servirsi dell'opera di mandatari sono tenuti a darne notizia alla…
- Art. 8Il Comune e' tenuto ad istituire il servizio di asta per mezzo di propri dipendenti…
- Art. 9I prodotti della pesca destinati ai commercianti od ai mandatari per la vendita nel…
- Art. 10Per sopperire alle spese dei servizi di mercato puo' essere imposto il pagamento di un…
- Art. 11Il diritto di mercato puo' essere elevato dell'uno per cento a favore dei Comuni che…
- Art. 12A favore dell'Istituto di credito che gestisce la cassa del mercato e che si rende quindi…
- Art. 13I proventi che, a norma della presente legge, derivano ai Comuni dai mercati del pesce…
- Art. 14I servizi generali di mercato, ove il Comune non intenda gestirli direttamente, possono…
- Art. 15E' istituita presso ogni prefettura una Commissione col compito di dar parere sugli…
- Art. 16Nel caso di contravvenzione alle norme di regolamento di mercato l'Autorita' comunale…
- Art. 17All'atto dell'applicazione da parte dei Comuni delle norme della presente legge i…
- Art. 18Per l'applicazione delle norme della presente legge e' concesso il termine di mesi otto…
- Art. 19Il Governo del Re e' autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico le…
