Art. 87 — Provvedimenti amministrativi Sanzioni amministrative e penali

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Si applicano le disposizioni del titolo VIII, capo 111, e del titolo XIV del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi degli organi di vigilanza e le sanzioni per le violazioni alle norme della presente legge, con l'osservanza, per queste ultime, della legge 24 dicembre 1975, n. 706. E' moltiplicata per dieci la misura delle sanzioni previste negli articoli 113, 114 e 115 del predetto testo unico.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art87 · fonte del testo

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