Art. 21-ter — Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative

Quando, per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorita' amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle gia' irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.

Testo vigente dal 29 giugno 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art21ter · fonte del testo

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