Art. 82 — Definizione dell'unità di conto europea e della localizzazione di attività

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1978 al 18 febbraio 1992. Leggi il testo vigente →

Agli effetti della presente legge si intende per: unita' di conto europea, quella che risulta dall'articolo 1 della direttiva del consiglio delle Comunita' europee del 29 giugno 1976, n. 76/580; "localizzazione" delle attivita' in un determinato Stato la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 18 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art82 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari