Art. 63 — Comunicazioni alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. 163 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione da esso adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali l'impresa e' autorizzata ad esercitare la sua attivita'. Eguale obbligo di comunicazione sussiste per le decadenze dell'autorizzazione nonche' per i provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 60 e dell'articolo 61. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' chiedere alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, nei quali l'impresa e' autorizzata ad operare, di collaborare per l'attuazione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 60. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la revoca dell'autorizzazione venga disposta nei confronti di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea, il cui stato di solvibilita' sia controllato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 66.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art63 · fonte del testo
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