Art. 4 — Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica

Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti nella legge sull'amministrazione del patrimonio e della contabilita' dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di snellimento delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche o di edilizia scolastica, comprese quelle previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 17 agosto 1974, n. 413, in quanto compatibili: dovra' essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino anche mediante l'istituto della concessione, secondo le disposizioni di cui all'articolo seguente, ove possibile con piani organici di opere, per incentivare i processi di industrializzazione edilizia; dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti competenti e dovra' essere garantita l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 9; dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonche' le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza; le opere realizzate apparterranno al patrimonio indisponibile degli enti competenti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione. Fino a quando non interverra' la legislazione regionale di cui al presente articolo valgono per gli enti obbligati le norme vigenti in materia.

Testo vigente dal 28 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-08-05;412~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari