L'aliquota di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione dell'assegno vitalizio diretto, e' elevata, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, da un cinquantesimo ad un quarantesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva. Per gli stessi casi del precedente comma:

  • a)viene sostituita, alla tabella di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1951, n. 1352, quella allegata alla presente legge, che indica gli importi degli assegni vitalizi indiretti o di riversibilita' a favore dei superstiti aventi diritto;
  • b)e' elevato da lire 3000 a lire 5100 annue l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di riversibilita', nei casi di gruppi di superstiti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127;
  • c)e' concessa, come parte integrante dell'assegno vitalizio, una rendita vitalizia costante di annue lire 30.000 per gli assegni diretti e lire 27.000 per quelli indiretti o di riversibilita', che assorbe l'assegno temporaneo di contingenza di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e successive modificazioni, il quale rimane soppresso come emolumento a se stante.

Testo vigente dal 7 dicembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art15 · fonte del testo

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