L'iscritto al Fondo di previdenza, che abbia ottenuto la liquidazione dell'indennita' di buonuscita e venga riassunto in servizio con reiscrizione al predetto Fondo, puo', al termine del richiamo, conseguire la riliquidazione dell'indennita' per il periodo complessivo del servizio prestato, purche' la durata della reiscrizione, per la parte successiva al 30 giugno 1956, risulti di almeno due anni compiuti. La riliquidazione viene effettuata sulla base dell'aliquota stabilita dal precedente art. 12 e dell'ultima retribuzione annua contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello della indennita' di buonuscita gia' conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima concessione e quella definitiva. Le norme concernenti la corresponsione di un supplemento dell'indennita' di buonuscita, contenute nell'art. 8 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, rimangono in vigore per i casi di reiscrizione di durata inferiore a due anni successivi al 30 giugno 1956. Le norme stesse rimangono in vigore anche per i casi contemplati nel comma precedente, qualora risultino piu' favorevoli per gli interessati.

Testo vigente dal 7 dicembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art13 · fonte del testo

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