Per i casi di cessazione dal servizio anteriore al 1 luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, gli importi annui dei relativi assegni vitalizi, che abbiano decorrenza posteriore a tale data, sono determinati con l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 15 prendendo a base, per ciascun assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1 luglio 1956. Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva virtuale di cui al comma precedente, si considera, in corrispondenza del grado o della qualifica rivestita dall'iscritto alla data della cessazione, il trattamento economico iniziale al 1 luglio 1956, previsto per la corrispondente qualifica dagli ordinamenti delle carriere dei personali statali, vigenti a tale data. Per l'iscritto non appartenente alle categorie dei personali riguardate dai predetti ordinamenti, viene attribuito, come grado o qualifica rivestita alla data della cessazione, quella del personale civile di ruolo dello Stato cui alla data stessa spettava un trattamento economico iniziale pari o immediatamente inferiore a quello ultimo effettivamente goduto dall'iscritto, considerando tale trattamento per la parte sulla quale era operante la ritenuta ai fini previdenziali.

Testo vigente dal 7 dicembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari