Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, N. 504

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E' pero' in facolta' del Ministro per la difesa di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze lo esigano. Inoltre e' in facolta' del Ministro per la difesa di chiamare alle armi le classi per contingenti o scaglioni. In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti. L'eta' minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259, e' fissata al compimento del diciassettesimo anno di eta'.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1998 al 2 febbraio 2001

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1975 al 31 dicembre 1998. 25 parole tolte.

tolto: La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministro per la difesa, nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di eta'.E' pero' in facolta' del Ministro per la difesa di anticipare o ritardare di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art3 · fonte del testo

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