Corte costituzionale

Ordinanza n. 371/1999

Altra decisione · depositata il 28/07/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo

comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n.237 (Leva e reclutamento

obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica),

promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1998 dal Tribunale

militare di Roma nel procedimento penale a carico di Massimiliano Del

Vecchio, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Massimiliano Del Vecchio;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore

Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale promosso per il

reato di rifiuto di assolvere gli obblighi del servizio militare di

leva adducendo motivi di coscienza (art. 8, secondo comma, della

legge 15 dicembre 1972, n. 772), il Tribunale militare di Roma, con

ordinanza emessa il 28 gennaio 1998, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio

1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella

Marina e nell'Aeronautica), sulla cui base era stata effettuata la

iscrizione nelle liste di leva, la quale costituisce il presupposto

degli obblighi per la cui inosservanza si procedeva penalmente:

difatti l'imputato era stato in precedenza dichiarato inidoneo al

servizio militare con provvedimento successivamente revocato, come

consente la norma denunciata, la quale prevede che le decisioni di

riforma, emesse dai Consigli di leva, sono revocabili per

determinazione del Ministro per la difesa entro il termine di due

anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause

che le motivarono non sussistono o siano cessate;

che, ad avviso del giudice rimettente, la possibilità di

revocare le decisioni di riforma, prevista dalla norma denunciata,

determinerebbe, in violazione del principio costituzionale di

eguaglianza, una disparità di trattamento tra coloro per i quali è

stato adottato analogo provvedimento di riforma, giacché, non

essendo obbligatoria la sottoposizione ad una successiva visita ed

essendo facoltativa la revoca da parte del Ministro per la difesa,

solo alcuni tra i riformati che versino in analoghe condizioni

potrebbero essere successivamente chiamati a prestare servizio;

che, in subordine, la norma è ritenuta dal giudice rimettente in

contrasto, ancora, con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in

cui non prevede che la revoca delle decisioni di riforma debba

avvenire entro un anno dalla riforma oppure dal primo gennaio

dell'anno in cui il giovane avrebbe dovuto essere chiamato alle armi

se non fosse stato riformato, mentre un termine per essere chiamato

ad assolvere gli obblighi del servizio militare di leva, in modo da

dare certezza al cittadino in ordine ai tempi nei quali possono

sussistere tali obblighi, sarebbe invece previsto dagli artt. 2,

primo comma, e 3, primo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191

(Nuove norme per il servizio di leva);

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte

privata, chiedendo che la norma denunciata sia dichiarata

costituzionalmente illegittima.

Considerato che, successivamente alla ordinanza che ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale, sono state emanate nuove

norme in materia di obiezione di coscienza con la legge 8 luglio

1998, n. 230, che, all'art. 23, ha espressamente abrogato la intera

legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella quale era inserita la

disposizione in forza della quale il giudice rimettente procede

penalmente, pur se è stato nuovamente disciplinato il reato di

rifiuto di prestare il servizio militare, la cui cognizione è stata

attribuita alla competenza del giudice ordinario e non più a quella

del giudice militare (art. 14);

che, sempre successivamente all'ordinanza di rimessione, è

entrato in vigore il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, serie

generale, del 2 febbraio 1998), il quale, nell'ambito di una nuova

disciplina in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al

servizio di leva, ha abrogato (con l'art. 12) le disposizioni della

legge n. 191 del 1975 che il Tribunale ha indicato quale termine di

comparazione nel prospettare la questione di legittimità

costituzionale proposta come subordinata;

che, quindi, è opportuno che il giudice rimettente possa

valutare se, a seguito dei mutamenti intervenuti nella disciplina

della materia, la questione sollevata sia, nel giudizio principale,

tuttora rilevante nei termini in cui essa è stata proposta;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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